STATUTO
Organizzazione di Volontariato (ODV)
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
Eâ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato âCodice del Terzo settoreâ) e successive modifiche, una associazione di volontariato, avente la seguente denominazione:
âA RIVEDER LE STELLE â ODV PER LâAFRICAâ, da ora in avanti denominata âassociazioneâ, con sede legale nel Comune di Sienae con durata illimitata.
ART. 2
(Scopo, finalitĂ e attivitĂ )
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalitĂ civiche, solidaristiche e di utilitĂ sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o piĂš delle seguenti attivitĂ di interesse generale di cui allâart. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dellâattivitĂ di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
– interventi e prestazioni sanitarie;
– cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
– beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivitĂ di interesse generale a norma dellâart. 5 del codice del terzo settore.
Lâobiettivo è quello di donare un sostegno duraturo nel tempo, in strutture primarie e secondarie permanenti, favorendo e sostenendo la realizzazione di beni strumentali, nei paesi del Centro Africa Occidentale, quindi trasformare le numerose gocce di piccoli interventi, giĂ effettuati presso alcuni Villaggi in Mali e Camerun per:
– la fornitura di acqua potabile, mediante la realizzazione di pozzi e mini acquedotti di distribuzione con relative apparecchiature idrauliche e alimentazione elettrica, per le strutture sanitarie, scolastiche, orti e consumo primario della popolazione dei Villaggi;
– la predisposizione di presidi per la prima fornitura e successiva distribuzione di medicinali;
– la predisposizione di ambulatori ove operare patologie specifiche (quali la cecitĂ );
– la fornitura di beni strumentali per consentire a personale specializzato in medicina, (in parte e periodicamente giĂ operante in attivitĂ informali) per poter eseguire gli interventi necessari alla prevenzione, cura ed operazioni rivolte al recupero della vista;
– la promozione e la conoscenza delle attivitĂ in ambito medicale, al fine di coinvolgere ulteriore personale medico, disponibile al periodico intervento presso le strutture esistenti e da realizzare;
– la distribuzione dei beni di prima necessitĂ , prevalentemente nel campo della prevenzione delle malattie;
Inoltre lâassociazione intende:
– sviluppare ogni forma di collaborazione, per svolgere attivitĂ di ricerca dei finanziamenti necessari allâacquisto o donazioni di strumenti medicali specifici (visite oculistiche e altre), coinvolgendo Enti No Profit, Enti Pubblici e Aziende Private;
– catalogare i beni strumentali acquisiti per consentire agli operatori di organizzare, mediante lâinventario, la corretta gestione nellâassegnazione dei prodotti disponibili;
– lo studio e la programmazione di nuove attivitĂ o miglioramento ed implementazione di quelle in essere;
Lâassociazione può esercitare, a norma dellâart. 6 del Codice del Terzo settore, attivitĂ diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarĂ successivamente operata da parte dellâOrgano di amministrazione.
Lâassociazione può esercitare, a norma dellâart. 7 del Codice del Terzo settore, anche attivitĂ di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attivitĂ di interesse generale e nel rispetto dei principi di veritĂ , trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Possono aderire allâassociazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalitĂ della stessa e che partecipano alle attivitĂ dellâassociazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrĂ presentare all’Organo di amministrazione una domanda che dovrĂ contenere:
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonchĂŠ recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
L’Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalitĂ perseguite e le attivitĂ di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L’Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dallâart. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
I Soci si suddividono in:
. Soci orduinari; Coloro che avendone fatta specifica richiesta, con le modalitĂ sopra indicate, rinnovano il loro impegno associativo, annualmente.
. Soci benemeriti; Coloro che si impegnano annualmente a sostenere spontaneamente lâAssociazione con quote significative.
Soci onorari. Il consiglio Direttivo, per attivitĂ di supporto, conoscenza e lustro per lâAssociazione, potrĂ assegnare la qualifica di Socio Onorario a PersonalitĂ emerite, comunque dispensate dal versamento della quota Associativa.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– esaminare i libri sociali;
– essere informati sulle attivitĂ dellâassociazione e controllarne lâandamento;
– frequentare i locali dellâassociazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dallâassociazione;
– concorrere allâelaborazione ed approvare il programma di attivitĂ ;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
– prendere atto dellâordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
Gli associati hanno lâobbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– svolgere la propria attivitĂ verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
Gli associati ordinari hanno lâobbligo di:
– versare la quota associativa secondo lâimporto, le modalitĂ di versamento e i termini annualmente stabiliti dallâAssemblea;
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
Lâassociato può sempre recedere dallâassociazione.
Chi intende recedere dallâassociazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione allâOrgano di amministrazione, il quale dovrĂ adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente allâassociato.
I diritti di partecipazione allâassociazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dellâassociazione:
– lâAssemblea;
– lâOrgano di amministrazione[1] (o consiglio direttivo);
– il Presidente;
– Lâorgano di Controllo solo se ricorrano i requisiti previsti dalla legge.
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attivitĂ prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 7
(Assemblea)
NellâAssemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce allâavviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione dellâAssemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e lâora di prima e seconda convocazione e lâordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per lâAssemblea allâindirizzo risultante dal libro degli associati o mediante E-Mail (Indirizzo di posta elettronica comunicata).
La convocazione dellâAssemblea sarĂ pubblicata sulla Home page del sito dellâAssociazione e mediante affissione ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attivitĂ associative.
LâAssemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
–nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto,il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il bilancio di esercizio;
LâAssemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metĂ degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
LâAssemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilitĂ , gli amministratori non hanno voto.
Per deliberare lo scioglimento dellâassociazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ž degli associati.
ART. 8
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontĂ e degli indirizzi generali dellâAssemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dellâAssemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dellâAssemblea;
– formulare i programmi di attivitĂ associativa sulla base delle linee approvate dallâAssemblea;
– predisporre il Bilancio di esercizio e lâeventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalitĂ previste al raggiungimento delle soglie di legge;
– predisporre tutti gli elementi utili allâAssemblea per la previsione e la programmazione economica dellâesercizio;
– deliberare lâammissione e lâesclusione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attivitĂ associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietĂ dellâassociazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dallâAssemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 5 mandati.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilitĂ e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente lâassociazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso lâesterno.
Il Presidente è eletto dallâAssemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dallâAssemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dellâOrgano di amministrazione, il Presidente convoca lâAssemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede lâAssemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge lâordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questâultimo in merito allâattivitĂ compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nellâesercizio delle sue funzioni.
Art. 14
(Segretario)
Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresĂŹ, provvedere alle trattative necessarie per lâacquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolaritĂ e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
Il Segretario presiede alla gestione amministrativa e contabile dellâAssociazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
Art. 15
(Tesoriere)
Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e lâesercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Art. 16
(Impedimenti del tesoriere o del segretario)
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nellâipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalitĂ dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
Art. 17
(Organo di controllo)
LâOrgano di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dellâOrgano di controllo, ai quali si applica lâart. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
LâOrgano di controllo vigila sullâosservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonchĂŠ sulla adeguatezza dellâassetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso lâOrgano di controllo è costituito da revisori legali iscritti nellâapposito registro. Lâorgano di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dellâosservanza delle finalitĂ civiche, solidaristiche e di utilitĂ sociale, ed attesta che lâeventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformitĂ alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dĂ atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dellâorgano di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sullâandamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 18
(Revisione legale dei conti)
Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, lâassociazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una SocietĂ di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
ART. 19
(Patrimonio)
ART. 20
(Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 12, lâassociazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 21
(Risorse economiche)
Lâassociazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attivitĂ , da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attivitĂ di raccolta fondi nonchĂŠ dalle attivitĂ diverse da quelle di interesse generale, di cui allâart. 6 del Codice del Terzo settore.
ART. 22
(Bilancio di esercizio)
Lâassociazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dallâOrgano di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dellâesercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione ) documenta il carattere secondario e strumentale delle attivitĂ diverse di cui allâart. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
(Libri)
Lâassociazione deve tenere i seguenti libri:
– del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalitĂ
– richiesta scritta, da presentare presso lâAssociazione ed indirizzata al Presidente;
– in occasione delle Assemblee dei Soci.
ART. 24
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dellâassociazione, attivitĂ in favore della comunitĂ e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacitĂ .
La loro attivitĂ deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietĂ .
L’attivitĂ dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attivitĂ prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dallâart. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualitĂ di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
ART. 25
(Lavoratori)
Lâassociazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare lâattivitĂ svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nellâattivitĂ non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
ART. 26
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dellâassociazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dellâUfficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarĂ operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operativitĂ del suddetto Ufficio.
LâAssemblea provvede alla nomina di uno o piĂš liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 27
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
NORME TRANSITORIE
1. In attesa dellâistituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui allâart. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, lâAssociazione/Fondazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta allâanagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilitĂ sociale.
2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui allâart. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, lâAssociazione:
a) svolge attivitĂ in via principale per esclusivi fini di solidarietĂ , nei settori di cui allâart. 10, c.1, lett. a), nn. ??) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attivitĂ direttamente connesse ai settori di attivitĂ ;
b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione/Fondazione … Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui allâart. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, lâAssociazione assume denominazione di cui allâart. 1 del presente statuto;
c) osserva i limiti previsti dallâart. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);
d) in caso di scioglimento prima del termine di cui allâart. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarĂ destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilitĂ sociale o a fini di pubblica utilitĂ , sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Fino allâoperativitĂ del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per lâassociazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dallâiscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dellâiscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dellâistituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dellâassociazione, ai sensi dellâart. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.
